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Deposito legale

Per "deposito legale" si intende il deposito obbligatorio per legge di tutti i documenti destinati all'uso pubblico, al fine di conservarne la memoria.

È in vigore dal 2 settembre 2006 il Regolamento che disciplina il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (DPR, 3 maggio 2006, n.252 ) e che ha reso operativa la Legge 15 aprile 2004, n. 106 .
Obiettivo della Legge è la fruizione pubblica e la conservazione della memoria attraverso il deposito di quanto pubblicato o diffuso in Italia presso diversi Istituti appositamente individuati.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 23 giugno 2014, n. 89 (art. 24 comma 5) alla Biblioteca comunale di Trento è dovuta una sola copia delle pubblicazioni soggette a deposito legale.

Principali modalità per la consegna delle pubblicazioni a stampa

L'invio del materiale alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze e alla biblioteca comunale di Trento dev'essere fatto direttamente a cura dell'editore, o comunque del responsabile della pubblicazione. Gli indirizzi sono già riportati nei moduli.

La consegna può essere effettuata direttamente, tramite posta, o per mezzo di un corriere.

L'indirizzo della Biblioteca comunale di Trento è il seguente:

Biblioteca comunale di Trento, ufficio deposito legale
via Roma, 55, 38122 TRENTO.

L'ufficio si trova al secondo piano della sede centrale della Biblioteca.

Nel caso non si riesca a consegnare il materiale durante l'orario di apertura (da lunedì a giovedì: 8.30-12.00; 14.30-16.00. Venerdì: 8.30-12.00) è possibile concordare modalità diverse di consegna telefonando al numero 0461 889544 o con una e-mail a depositolegale@comune.trento.it

  • Gli esemplari, completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, identici per forma e contenuto agli esemplari messi in circolazione, dovranno essere consegnati alla Biblioteca comunale di Trento entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico.
  • Per i periodici quattordicinali, quindicinali, mensili e di altra periodicità superiore e relativi supplementi e allegati la consegna può essere eseguita ogni sei mesi.
  • Se spediti gli esemplari devono essere racchiusi in un involucro resistente recante all'esterno la dicitura "Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106", nonché il nome o la denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  • La consegna deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia dei documenti depositati e recante gli elementi identificativi di ciascun documento.
  • Una copia dell'elenco, opportunamente vidimata, sarà restituita dall'istituto depositario al soggetto interessato che dovrà conservarla come prova dell’avvenuta consegna.
  • Su ogni documento consegnato per il deposito, compresi gli eventuali allegati, devono essere apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, possibilmente sulle pagine preliminari (sull'occhietto o sul frontespizio o sul verso del frontespizio di ogni documento) con timbro o a mano:
  1. NOME (denominazione o ragione sociale del soggetto obbligato al deposito)
  2. Domicilio o sede legale: _________
  3. Anno di pubblicazione: ________
  4. ISBN (oppure ISSN) (se utilizzato dall'editore): ________
  5. "Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106"

Chi ha l'obbligo di depositare le pubblicazioni

Con l'applicazione della nuova normativa viene abrogata la Legge del 2 febbraio 1939 con le successive modificazioni.
Il nuovo soggetto obbligato al deposito legale è l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione e non più il tipografo, che subentra solo in mancanza dell'editore.
In base all'art. 1 della Legge "sono oggetto di deposito obbligatorio i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap".

Documenti che devono essere depositati

  • stampati: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa
  • documenti sonori e video: registrazioni sonore (musicali o di altro genere), registrazioni di immagini e audiovisivi in genere (anche su supporto digitale)
  • grafica d'arte e video d'artista
  • documenti fotografici (fotografie) destinati alla pubblicazione
  • film (anche su supporto digitale)
  • microforme (su supporto fotochimico, come la pellicola)
  • documenti su supporto informatico in genere (es. cd-rom)

Documenti esclusi dall'obbligo di consegna

  • estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa
  • bozze di stampa
  • registri e modulistica
  • elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili
  • mappe catastali
  • materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio
  • fotocopie
  • dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale
  • materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno
  • tesi di laurea
  • edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l'edizione definitiva
  • articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l'Università esclusivamente a fini concorsuali
  • le pubblicazioni di editori stranieri (anche se stampate in Italia, non sono soggette a deposito)

Per gli stampati, l'obbligo del deposito legale viene assolto con la consegna di due copie per l'Archivio nazionale della produzione editoriale (per le modalità si veda il testo del Regolamento ) e di una copia per l'archivio della produzione editoriale regionale (provinciale nel caso del Trentino).

Esonero parziale 

Il soggetto obbligato consegna una sola copia per l'archivio nazionale e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 200 esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00 euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.

Il soggetto obbligato può, altresì, presentare istanza al Ministero o alla regione competente per territorio per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per le opere che abbiano una tiratura limitata non superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.

Per la provincia di Trento l'istituto depositario è la Biblioteca comunale di Trento.

Sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque violi le norme della legge e del regolamento

La sanzione è pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di € 1.500,00 per ogni documento non depositato; viene aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.
La sanzione è ridotta della metà se la consegna avviene successivamente alla scadenza dei sessanta giorni ma prima dell'avvio della procedura di accertamento.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari dovuti.
L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria.

I testi della Legge e del Regolamento e un Prospetto sintetico dello stesso sono consultabili al sito di Trentino cultura e della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali .

Posizione GPS

Come arrivare

Deposito Legale

  • Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
    8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00
    14.30 - 16.00 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00
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Pubblicato il: Martedì, 16 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 29 Marzo 2021

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